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D. 05/04/2002(GU n. 119 del 23-5-2002) Vincolo paesaggistico, art. 139 del Testo Unico n. 490/1999, imposto sull'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo. Il Dirigente del Servizio del Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed Ambientali -Visto lo statuto della Regione siciliana; -Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti; - Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70; -Vista la Legge regionale 1 gradi agosto 1977, n. 80; -Vista la Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; -Vista la Legge 8 agosto 1985, n. 431; - Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con Decreto-Legge 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la Legge 29 giugno 1939, n. 1497; - Visto il regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357; - Visto il D.D.G. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della Legge regionale n. 10/2000; -Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999; - Visto il D.A. n. 7157 del 6 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 e del 12 gennaio 2001, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani; - Esaminati i verbali redatti nelle sedute dell'8 novembre 2000, del 23 novembre 2000 e del 13 dicembre 2000, con i quali la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999 "l'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo" ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 13 dicembre 2000, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente Decreto; - Accertato che il verbale del 13 dicembre 2000 contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Campobello di Mazara dal 12 gennaio 2001 al 13 aprile 2001 e a quello di Mazara del Vallo dal 18 gennaio 2001 al 18 aprile 2001 ed è stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo previsto dalla Legge n. 1497/1939; -Accertato altresì, come previsto dall'art. 140, comma 6 del testo unico n. 490/1999 che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione Sicilia, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale e precisamente sul "Giornale di Sicilia del 31 luglio 2001, su "La Sicilia" del 31 luglio 2001 e sul "Corriere della Sera" del 31 luglio 2001; -Vista l'opposizione alla proposta di vincolo paesaggistico dell'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo prodotta nei termini e precisamente in data 12 febbraio 2001 dalla ditta Bertolino S.p.a., che lamenta: 1) Illogicità manifesta. Nel verbale del 13 dicembre 2000 si Legge che la Commissione prende atto che "la perimetrazione proposta dalla Soprintendenza tiene conto delle previsioni dello strumento urbanistico adottato dal comune di Mazara del Vallo e di quello previsto dal comune di Campobello di Mazara". Ma tale affermazione costituisce insanabile vizio. Infatti nello strumento urbanistico adottato dal comune di Mazara del Vallo e da quello di Campobello di Mazara l'area interessata dal vincolo ha destinazione industriale, quindi una destinazione che sicuramente non ha apprezzato la presunta qualità di bellezza naturale o paesaggistica dei luoghi; 2) Difetto di istruttoria e contrasto con precedenti provvedimenti. La proposta della Commissione si fonda a) su una mancata istruttoria intorno alle caratteristiche dei luoghi, con accesso sull'area interessata, al fine di coglierne direttamente gli effettivi elementi naturalistici e paesaggistici che la interessano b) su un equivoco nella lettura della cartografia allegata al Decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, probabilmente in ragione della scala di tale cartografia d) su una non adeguata considerazione del contenuto del piano paesaggistico regionale redatto ai sensi della Legge n. 431/1985 e) sulla non considerazione del nulla osta all'impianto rilasciato dal- l'A.R.T.A. f) sulla non considerazione del D.A. BB.CC.AA. del 30 novembre 1982 istitutivo del parco delle Cave di Cusa. -Infine il ricorrente rileva che la sua iniziativa imprenditoriale ha subito un gravissimo danno economico dal vincolo impugnato. - Viste le controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, che con nota prot. n. 621 del 12 marzo 2002 ha rilevato quanto segue: 1) Per quel che riguarda quanto sostenuto in premessa dalla ditta Bertolino relativamente alla destinazione urbanistica delle aree vincolate giova precisare che la Soprintendenza ha tenuto conto della destinazione urbanistica a zona industriale del comune di Mazara del Vallo. È stata perimetrata, infatti, soltanto la porzione in vista delle Cave di Cusa in quanto, quest'ultima avrebbe potuto essere alterata con l'esecuzione incontrollata di manufatti industriali che, danneggiando la quinta di sfondo del parco archeologico, avrebbero arrecato grave nocumento all'area protetta. Nelle aree comprese nella perimetrazione verrà consentito il mantenimento dei manufatti esistenti e l'esecuzione di quei lavori compatibili con il paesaggio tutelato necessari alla prosecuzione delle attività produttive insediate. Le cosiddette aree a destinazione industriale del comune di Campobello di Mazara, risultando ancora più vicine al parco archeologico delle Cave di Cusa, sono state comprese nel vincolo in quanto sarebbero risultate totalmente incompatibili per l'oggettiva esigenza di tutelare il quadro paesistico che si gode dall'area demaniale; 2) la ditta opponente al punto a) delle opposizioni presentate avverso il vincolo paesaggistico di cui in argomento, male interpreta le motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo, pretendendo di ritrovare in ogni punto tutte le peculiarità complessive dell'area che hanno contribuito alla definizione del quadro panoramico che è stato vincolato; 3) per quanto attiene il punto b) delle opposizioni, la ditta Bertolino erroneamente presume che il Decreto ministeriale 3 aprile 2000 abbia influito in via esclusiva sulla perimetrazione del vincolo opposto. In realtà la presenza di questi siti di importanza comunitaria costituisce un puntuale elemento di valore naturalistico in organico rapporto con il quadro pae saggistico complessivo che si intende tutelare, rappresentando una tra le tante valenze dell'area. Non a caso tale Decreto ministeriale non viene segnalato specificatamente tra le motivazioni del vincolo nel verbale della Commissione provinciale, ma è citato soltanto al fine della stesura dell'ordinanza assessoriale di vincolo ex art. 153 del testo unico n. 490/1999, con la quale veniva sottolineato il rapporto organico dell'area vincolata con le aree naturalistiche individuate dal Decreto ministeriale 3 aprile 2000; 4) al punto c) la ditta Bertolino presume che il vincolo sia stato imposto esclusivamente per la salvaguardia dell'area archeologica delle Cave di Cusa, sostenendo che altri avrebbero dovuto essere gli strumenti di tutela. Ma con tale affermazione l'opponente, ancora una volta, travisa l'intento della Commissione proponente, che non è stato esclusivamente centrato sulla salvaguardia del singolo bene, ma anche e soprattutto sulla tutela delle significative, molteplici valenze che caratterizzano il territorio oggetto del presente vincolo, di cui l'area archeologica delle Cave di Cusa, così come i beni naturalistici individuati dal citato Decreto ministeriale 3 aprile 2000, costituiscono un elemento organico trainante del complessivo quadro panoramico vincolato. Nel medesimo punto c) l'opponente, volendo sminuire le motivazioni che hanno indotto alla definizione dell'area perimetrata dal vincolo, fa cenno all'esistenza di una discarica comprensoriale. Ma tale discarica ricade esternamente al vincolo di che trattasi e non interferisce nè visivamente, nè funzionalmente con l'area demaniale del parco archeologico; 5) al punto c) la ditta Bertolino cita il Piano paesistico regionale. Tale strumento detta norme di indirizzo generale articolate per sistemi e componenti e su queste detta prescrizioni. Pertanto appare infondato il riferimento a ipotetiche perimetrazioni di aree da vincolare, attestandosi tale adempimento ad altre norme, procedure e pianificazioni di scala e cogenza differenti; 6) parimenti non pertinente appare la rivendicazione contenuta al punto e) dell'opposizione inerente il Decreto di approvazione da parte dell'assessorato territorio ed ambiente dell'impianto della ditta Bertolino. Tale Decreto (D.A. n. 726/99 del 30 dicembre 1999) è stato emesso ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, che attiene alla salubrità dell'impianto e non certo alla sua compatibilità paesaggistica, la cui valutazione si attesta per Legge alla Soprintendenza beni culturali e ambientali. 7) per quanto attiene il punto f) dell'opposizione la ditta sopra citata confonde il provvedimento opposto di esclusiva valenza paesaggistica con il Decreto di vincolo ex Legge n. 1089/1939 delle Cave di Cusa, di esclusiva valenza monumentale. Le due fattispecie, sebbene compenetrabili, riguardano beni diversi e diversi regimi di tutela così come regolamentati dal Decreto legislativo n. 490/1999. Pertanto le due superfici vincolate non possono essere confrontate in quanto afferiscono una diversa regolamentazione di uno stesso bene culturale; 8) infine appare infondata l'ipotesi della ditta Bertolino che lamenta di aver ricevuto, per la sua iniziativa imprenditoriale, un danno economico gravissimo dall'imposizione del vincolo. L'assunto non appare condivisibile, in quanto l'unico effetto incidente sulle posizioni giuridiche soggettive dei privati dell'apposizione del vincolo è quello dell'introduzione, a carico dei proprietari possessori o detentori delle aree ad esso assoggettate, dell'onere di richiedere alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali il nulla osta per la realizzazione di opere che possano modificare il paesaggio (T.A.R. sez. I, sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000). Pertanto nessun danno può essere assunto come certo in assenza di un pronunciamento della competente Soprintendenza; -Ritenuto in merito alla doglianza della ditta Bertolino di cui al punto 1) dell'opposizione che, pur in considerazione delle connessioni e delle reciproche interferenze, l'esercizio del potere del Soprintendente per la tutela del bene ambientale non può ritenersi invasivo delle competenze esercitabili in relazione alla concorrente materia urbanistica, poichè le due funzioni tutelano interessi affini, ma non identici, configurandosi il potere di controllo del Soprintendente quale "strumento aggiuntivo" rispetto alle generiche previsioni del piano urbanistico, idoneo a salvaguardare profili specifici e concreti (C.d.S. VI, 1 gradi agosto 1986, n. 605, C.d.S. 1986, I, 1273). Con ciò si vuole significare che non sussiste alcuna incompatibilità tra materia urbanistica e materia paesaggistica; |
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